>>>> Gens Cornelia <<<<

          

>>Sic stantibus rebus<<
Domus
Tabvlarivm
Custode della Domus
Statuto

   

                                           Statuto

                             Articolo I                       

La Gente Cornelia nasce durante l'impero di Traiano per mano di Scipio. Ogni membro parteciapa alla vita della comunita di RI in maniera attiva e propositiva, non dimenticando che si tratta di un gioco ,in quanto tale, finalizzato al divertimento di chi ne prende parte.

                          Articolo II                   

La Gente Cornelia si divide in famiglie, ognuna della quali è guidata da un capo. I capi famiglia rappresentano i vari rami durante gli incontri che il pater della gens organizza. Il padre della Gente Cornelia è colui che guida le famiglie,  ogni decisione viene assunta attraverso delibere del gran Consiglio, esresse dalla maggioranza dei presenti.  

Articolo III

Il Padre delle gente Cornelia ottiene la propria carica per investitura diretta del pater uscente o del gran Consiglio riunito. In questo secondo caso solo il voto unanime di tutti i capi famiglia può nominare o rimuovere Il padre della Gente Cornelia.

Articolo IV

Si entra a far parte della Gente Cornelia per unione matrimoniale, filiazione naturale o adozione legale.In tutti questi casi sarà necessaria una pronuncia del Gran Consiglio; l'acquisizione del nomen Cornelio avviene a seguito di una cerimonia formale officiata dal Pater. Durante la  cerimonia, l'aspirante, verrà presentato dal capo della famiglia che lo/La accoglie.

Articolo V   

L'aspirante membro dovrà : Partecipare alla vita della comunita di RI e alla vita della Gens con una certa costanza e la giusta coerenza, ciò include l'obbligo di aver ruolato con i membri con i quali avra intenzione di imparentarsi ;  rispettare le regole di base del GDR , non dimenticando mai che i rapporti di parentela si instaurano in on. Sviluppare il proprio personaggio anche  in senso negativo , se si ritiene opportuno , ricordando che non vi è alcuna preclusione nei confronti di membri con la fedina penale sporca.

Articolo VI   

Tra la nostra Gente è assolutamente vietato l'off nelle giocate, ogni evento o evoluzione della storia avverrà esclusivamente in on, che si tratti di matrimoni ,fidanzamenti , adozioni , parti, dovranno essere ruolati , sempre nei limiti delle possibilità e ricordando che di gioco si tratta.

Articolo VII

La gente non  ha un obbligo di mutuo soccorso ma un onere derivante dai rapporti personali sviluppati in on , in ragione dell'appartenenza e del legame di sangue. per tali ragioni è istituito un patrimonio comune gestito dal Tesoriere della famiglia, al quale viene affidata la fiducia di tutt ala famiglia ed il quale presterà giuramente di fronte la famiglia e di fronte ad un Notai , per garantirne la fedeltà. Lìelargizione e l'utilizzo del Patrimonio comune è permesso solo su delibera del Gran Consiglio.

Articolo VIII

La violazione delle norme previste negli articoli precedenti comporta la messa in stato d'accusa del membro, il quale verrà giudicato dal Gran Consiglio, la cui parola ultima è irrevocabile et insindacabile.

 
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